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Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 10 marzo 2026 n.5384. Nessun danno per i risparmiatori traditi dai buoni postali fruttiferi prescritti

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 10 marzo 2026 n.5384

La Cassazione rigetta le domande di risarcimento del danno per i titoli caduti in prescrizione a causa della mancata consegna del foglio informativo da parte di Poste Italiane: "La sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene.  Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi che ne regolano le condizioni economiche, così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella Gazzetta Uffiiciale". Tuttavia, la Corte non rileva che sul buono non era apposto neanche il numero della serie che, ad esempio il D.M. del 17 ottobre 2001 contiene le regole sia della Serie A3,  con termine di venti anni, sia della serie AA3, con termine di sette anni. In tal caso il consumatore, anche conoscendo il D.M., non avrebbe ricevuto in alcun caso informazioni chiare ed univoche sul tipo di buono acquistato. Tali fatti implicano la responsabilità di Poste Italiane. In un caso identico la Corte d’appello di Milano del 22/08/2025 n.242 (all.1) ha confermato la condanna nei confronti di Poste Italiane al risarcimento del danno: «La mera indicazione "a termine" (…) non consente, per la sua genericità, di far conoscere al comune risparmiatore - quale era B.E. - il termine iniziale per far valere il diritto al rimborso e l'assoggettamento del prestito in questione ad un termine più breve di quello ventennale. Dal che ne discende che B.E. non è stato posto nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto. Le indicazioni sulla durata e sul rendimento devono essere necessariamente rese ai sottoscrittori dei buoni, considerato che esse costituiscono il nucleo stesso delle condizioni su cui si è formato l'accordo tra le parti.»

Infine, non si può non criticare la sentenza della S.C. di Cassazione perché, di fatto, inverte due oneri che tutta la normativa in materia di diritti del consumatore, europea ed italiana, pone a carico del proponente, ponendoli invece a carico del consumatore:

  1. L’onere informativo circa il contenuto del prodotto offerto.
  2. L'onere della prova circa l’assolvimento dell’onere informativo.